Descrizione
Le persone non deambulanti, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o non vedenti possono chiedere una autorizzazione per circolare nelle zone a traffico limitato (ZTL) e sostare nei parcheggi riservati identificati dal pittogramma qui riportato.
Per non vedenti si intendono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Il contrassegno è valido non solo sul territorio nazionale ma anche negli altri paesi aderenti all'Unione Europea, permettendo al disabile di circolare senza rischiare di subire sanzioni o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall'Autorità italiana.
A seconda della tipologia di invalidità, il contrassegno può essere di tipo temporaneo o permanente; in quest'ultimo caso l'autorizzazione ha validità cinque anni e può essere rinnovata presentando un certificato rilasciato dal proprio medico di medicina generale che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. ù
Per ottenere il contrassegno è necessario presentare domanda al Comune di residenza come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 381.
In caso di decesso del titolare, il contrassegno non è più valido e deve essere riconsegnato. L'uso improprio del contrassegno è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 188, salvi eventuali altri profili di responsabilità penale.